Inviato da Alberto Vercellone il Ven, 08/31/2012 - 20:25
Il Codice Civile, all'articolo 1118 dice che "il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al pagamento delle spese per la conservazione delle stesse." Si parla dunque di conservazione e non di consumi.
Al successivo articolo 1119 il codice afferma che "le parti comuni di un edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino".